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domenica 19 luglio 2020
martedì 21 aprile 2020
21 aprile 1607 fine interdetto
21 aprile 1607 fine interdetto
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Riallacciandosi idealmente alle dispute insorte nel ‘400 e che avevano visto nella seconda metà di quel secolo molti dei patrizi veneziani propendere per la superiorità del concilio, il governo aveva deciso invece di pubblicare due scritti del celebre teologo francese Jean Gerson, riuniti sotto il titolo Tra ttato e risoluzione sopra la validità delle scomuniche. Da parte pontificia non si era rimasti senza rispondere: entreranno nella cosiddetta “guerra delle scritture», condotta da una parte e dall’altra con estrema aggressività, grandi nomi della Chiesa, come i cardinali Baronio e Bellarmino; né mancheranno di farsi sentire voci di uomini d’oltralpe. Sarebbe stato necessario proibire ((la publication de force doctes escrits qui jettoient de l’huile dans ce feu à bon escient», dirà un moderato quale l’ambasciatore di Francia a Venezia, Phiippe Canaye de Fresnes. Sarà più facile, infatti, concludere la contesa dell’Interdetto sul piano politico-diplomatico, che arginare la diffusione di quegli scritti e delle idee di ribellione e degli spiriti astiosi che essi suscitavano.
La contesa si era conclusa ufficialmente il 21 aprile 1607, in virtù di un compromesso negoziato dal cardinale de Joyeuse, intervenuto quale mediatore per incarico di Enrico iv di Francia: in base ad esso doveva apparire che né l’uno né l’altro dei contendenti riconosceva di aver errato, e pertanto di essere stato sconfitto. A ben vedere, sconfitta era la Sede Apostolica, anche se dirà che al momento dell’accordo il cardinale aveva impartito di soppiatto una benedizione assolutoria alla Serenissima Signoria: sconfitta, anzi, proprio per aver cercato di salvare la faccia con questi mezzi; sconfitta perché, malgrado le difficoltà economico-finanziarie di cui si è detto, e il rischio dell’ostilità spagnola, non bilanciata da un franco appoggio francese, la Repubblica non aveva deflettuto dai suoi principi, mantenendo in vigore le sue leggi sulla proprietà ecclesiastica e continuando ad affermare il suo diritto a perseguire gli ecclesiastici che violassero le sue leggi. Punto di particolare importanza era poi che mentre i capuccini potevano rientrare nello Stato veneto, ne rimaneva esclusa la Compagnia di Gesù, ossia l’ordine che costituiva l’interprete più attivo ed efficace del rinnovamento controriformistico della Chiesa. Si sentivano sconfitti anche il Sarpi e i senatori suoi amici, per i quali la conclusione ottenuta non era sufficiente. Il risultato cui essi miravano non era tanto la difesa dello status quo, quanto una riaffermazione indiscussa del potere della Serenissima Signoria nelle materie ecclesiastiche, tale da rimetterla alla pari con le grandi monarchie d’Europa: come, per fare un’ipotesi, il ricuperare il diritto di nomina dei vescovi perduto nel 1510. Ma per ottenere questo, la lotta con la SedeApostolica doveva essere portata avanti fino al limite di una rottura, cioè fino alla minaccia di scisma; e la lotta, (…)
"
Da
Gaetano Cozzi
Venezia Barocca
Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento Veneziano
Il Cardo, 1995, Venezia
Pagina 275
domenica 1 marzo 2020
I confini dell Eros
Guido Ruggiero
I confini dell’Eros
Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento
Marsilio Editori, 1988, Venezia
«Avogadori di Comuni», «Consiglio dei Quaranta», «Signori di Notte», «Giudici di Proprio», «Consiglio dei Dieci»...: queste sono alcune delle magistrature dai nomi singolari che amministravano la giustizia nella Venezia del xiv e xv secolo. L’indagine e lo studio degli atti di tali magistrature, conservati in scrupolosi registri, hanno permesso a Guido Ruggiero di tracciare, attraverso la rievocazione dei più significativi e paradigmatici processi per crimini sessuali, un quadro della società veneziana sia sul piano del costume sessuale che su quello delle «regole» che informavano l’amministrazione della giustizia.
La natura e la quantità dei crimini sessuali (fornicazione, adulterio, violenza carnale, sodomia, crimini sessuali contro Dio) e la comminazione delle pene da parte dei giudici descrivono il rapporto, per Ruggiero ineludibile, che regola i comportamenti e i reciproci influssi tra giudicanti e giudicati, tra l’apparato giudiziario di una società e la natura dei reati commessi dai suoi membri.
Emerge così in maniera netta il criterio ispiratore del giudizio la costante preoccupazione della conservazione dei confini sociali Le singole trasgressioni non erano considerate soltanto dei semplici reati, ma delle vere e proprie minacce nei confronti della Repubblica E se la conservazione dell’ordine sociale era il principio ispiratore del giudizio, al contempo i violenti conflitti di competenza tra le diverse magistrature manifestavano lo scontro fra le casate che governavano la città.
Ma il libro di Ruggiero non si limita ad analizzare con il rigore dello storico questi vicende giudiziarie. Egli riesce anche a restituirci, con la rievocazione dei processi e dei crimini in essi dibattuti, quello che era il costume sessuale della società veneziana fra il 1300 e il 1400 e come in essa si affrontassero e si risolvessero, o meno, i problemi del sesso lecito e illecito, quali i confini tollerati della trasgressione e quali i reati sessuali crudelmente puniti.
lunedì 24 febbraio 2020
martedì 18 febbraio 2020
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