mercoledì 24 dicembre 2008

Padova - Quel rustico non s'ha da fare L'abbazia di Praglia vince al Tar

Padova - Quel rustico non s'ha da fare L'abbazia di Praglia vince al Tar
Enzo Borditi
Il Mattino di Padova, 24 dicembre 2008

Babbo Natale ha portato un regalo sontuoso ai frati dell'abbazia di Praglia, rappresentata dall'abate padre Bruno, al secolo Corrado Marin: la vittoria al Tar contro il comune di Teolo, l'Ente Parco Colli e il ministero per i Beni e le Attività culturali. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha annullato sia la concessione edilizia rilasciata dal Comune, sia il presupposto nullaosta ambientale dell'Ente Parco relativo alla realizzazione di un nuovo rustico a ridosso della storica abbazia. Una vittoria «firmata» dagli avvocati Sergio Dal Prà e Fiqrenza Scagliotti.
La concessione edilizia «bocciata» dal Tar (3 maggio 2000, n. 61/20000) venne rilasciata al titolare dell'azienda agricola a conduzione familiare Gianni Sgarabottolo. Il progetto prevedeva la realizzazione di un rustico a due piani da adibire a cantina. In particolare, il piano terra sarebbe stato destinato alla lavorazione del vino, il primo piano alla vendita. Il tutto previa demolizione e ricomposizione di alcuni volumi già utilizzati come ricovero di animali e deposito attrezzi, precedentemente condonati.
Una lite giudiziaria snervante. L'abbazia di Praglia impugna la concessione edilizia, nonché il nullaosta ambientale dell'Ente Parco «tacitamente conferito dalla Soprintendenza per inutile decorso del termine». Sgarabottolo e il ministero dei Beni Culturali esibiscono
in via preliminare l'irricevibilità del ricorso per tardività e, comunque, l'inammissibilità per difetto d'interesse. Per giudici del Tar «va disattesa l'eccezione sulla irricevibilità del ricorso» in quanto la prova della piena ed effettiva conoscenza della concessione edilizia rilasciata ad un terzo (e quindi anche delle autorizzazioni paesaggistiche) deve intendersi concretata non con il mero inizio dei lavori ma solo con la loro ultimazione, o almeno quando i lavori stessi siano giunti ad uno stato di avanzamento tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all'entità e alla reale portata dell'intervento edilizio assentito».
Per il Tar risulta inoltre «analogamente infondata l'ulteriore eccezione d'inammissibilità del proposto gravame per difetto d'interesse a ricorrere». Ferma e incontrastata è invece «la legittimazione ad impugnare della ricorrente, derivante dalla vìcìnitas dei due fondi». Analogamente viziato anche il nullaosta dell'Ente Parco poiché l'area è all'interno del perimetro «dove sono inibite nuove edificazioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti».
Comune di Teolo ed Ente Parco ricorreranno al Consiglio di Stato, ma intanto assieme al padrone del rustico dovranno rifondere all'abbazia le spese di giudizio fissate in 6 mila euro.

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